mercoledì 11 febbraio 2015

Quattro Suggerimenti per il Jobs Act dal Gruppo maternità&paternità (Maria Benvenuti, Marina Piazza, Anna M. Ponzellini, Anna Soru)

La legge delega 183 del 10 dicembre 2014 (c.d. Jobs Act) contiene dei “principi e criteri direttivi” che vanno nella stessa direzione delle analisi e delle proposte fatte dal nostro Gruppo (v. Sei Proposte... in questo blog).
Stupisce e dispiace che nel dibattito attuale sui decreti di attuazione del Jobs Act non si parli quasi per nulla delle misure in tema di “conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” (così recita il Jobs Act stesso).
In realtà noi riteniamo, come molte altre e altri, che questo tema dovrebbe avere la stessa attenzione ad esempio del “contratto a tutele crescenti” o della riforma degli ammortizzatori sociali, perché in Italia il doppio-sì (al lavoro e alla maternità) è veramente difficile da realizzare, come dimostra anche la costante diminuzione del tasso di fecondità[1].
Per questo motivo, abbiamo evidenziato quattro provvedimenti che il Governo potrebbe adottare nell’attuare le linee- guida prescritte dal Jobs Act.

1.   Indennità universale di maternità


Il riferimento è a: Jobs Act Art. 9, lettera a)
Ricognizione  delle  categorie  di  lavoratrici  beneficiarie dell'indennità  di  maternità,  nella  prospettiva  di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale  prestazione  a  tutte  le categorie di donne lavoratrici
Il Gruppo maternità&paternità ha già realizzato questa ricognizione. Attualmente risultano escluse dall’indennità di maternità:
·        Le stagiste e tirocinanti: alle "tradizionali" tirocinanti che si stanno preparando all'abilitazione professionale  (da avvocato, commercialista, psicologo etc), negli ultimi anni si aggiunge un vero e proprio esercito di stagiste, inserite in imprese ed organizzazioni;
·        Le donne che lavorano come autonome ma non hanno un adeguato pregresso contributivo.
·        Le donne inattive, come le studentesse o le donne che svolgono compiti di cura familiare;
·        Se una lavoratrice ha cessato l’attività da dipendente da più di 60 giorni (e non gode dell’indennità di disoccupazione), ha diritto all’indennità di maternità solo se sono soddisfatti due requisiti:  cessazione del rapporto da non più di 180 giorni e 26 contributi settimanali nell’ultimo biennio a favore della lavoratrice.
Ci sono poi situazioni di donne che ricevono già un’indennità, ma di ammontare inferiore a quello proposto e che pertanto andrebbe integrato. Tra queste:
·        Molte lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS (collaboratrici e professioniste), per le quali l’indennità (a differenza di quanto accade per commercianti, artigiane e professioniste iscritte ad ordini professionali) è calcolata proporzionalmente ai contributi versati.
·        Le donne che ricevono l'assegno dallo Stato, rivolto alle madri lavoratrici  o ex-lavoratrici  che non hanno diritto ad altri trattamenti di maternità.
·        Le donne che ricevono l'assegno erogato dall'INPS su segnalazione dei Comuni, rivolto alle madri che non hanno diritto né alle altre indennità di maternità né all'assegno statale.

La proposta Gruppo maternità&paternità è quella di offrire a tutte le madri un’indennità di 5 mensilità che non sia inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale (che nel 2014 è pari a 447,61 euro).

2.   Part time


Il riferimento è a: Jobs Act Art. 7, lettera a)
Individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti …

Il Gruppo maternità&paternità crede utile in generale diffondere come già in altri Paesi l’uso di orari ridotti e articolati – su base giornaliera, settimanale, annua – in modo da favorire le possibilità di scelta dei lavoratori e delle lavoratrici e le proprie strategie personali e familiari (non solo necessariamente legate alla cura ma alla formazione, al tempo per sé nella vita anziana, etc.  Per questo proponiamo:
·       l’attuazione del sistema già previsto dalla l.196/1997, art. 13 (cd pacchetto Treu) che stabilisce una rimodulazione delle aliquote contributive in base alle fasce orarie (ove le riduzioni di orario siano definite contrattualmente), per incentivare la scelta volontaria di orari ridotti.
La norma sulla “fruizione oraria dei congedi” – che avrebbe dovuto in pratica stabilire una specie di diritto al part time collegato al sistema del congedo parentale – risulta tuttora non applicata e comunque inapplicabile e farraginosa.
Per questo proponiamo (vedi anche sotto, nel paragrafo sui congedi parentali):

·       Part time come diritto per i genitori fino ai tre anni del figlio/figlia, indennizzato fino a concorso con l'indennità di congedo parentale se non usufruito.

3.   Contrattazione della flessibilità di tempo e di luogo


Il riferimento è a: Jobs Act Art. 9, lettera d)
Incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività al fine di favorire la conciliazione …

Il sistema di incentivi alla contrattazione di salario aziendale collegati ad interventi di flessibilità per l’aumento della produttività (si veda il Decreto CM del 22 gennaio 2013) è stato ben accolto dalle aziende. Secondo lo spirito del comma d), un sistema di incentivi di questo tipo potrebbe essere reintrodotto con un legame più forte e specifico alla conciliazione.

Il Gruppo maternità&paternità propone:
·        di applicare sgravi fiscali e/o contributivi ai premi variabili solo se introdotti all’interno di accordi aziendali che prevedano strumenti di conciliazione: le forme di conciliazione possono essere schemi flessibili di orario a scelta del lavoratore (“orari a menù”), rimodulazione e riduzione degli orari, smartworking,  indennità e altri benefit di welfare aziendale per la conciliazione.
·        in alternativa o in aggiunta, di  de-contribuire per un periodo di 5 anni tutti i nuovi rapporti di lavoro di part time scelto per ragioni di cura e di smartworking.
 

4.   Congedo parentale


Il riferimento è a: Jobs Act Art. 9, lettera g)
Ricognizione  delle  disposizioni  in  materia  di  tutela  e sostegno della maternità e della  paternità,  ai  fini  di  poterne valutare la revisione per garantire una  maggiore  flessibilità  dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo  le  opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,  anche  tenuto  conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese;
I congedi parentali sono una importantissima misura di conciliazione del lavoro con le esigenze di cura. A tutt’oggi però sono considerati tipici del lavoro dipendente. Tant’è vero che i papà autonomi sono esclusi dall’accesso a questo strumento di conciliazione e anche le mamme autonome possono accedervi sino ad un massimo di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino. Nel mondo del lavoro autonomo e free-lance sono concentrati attualmente moltissimi giovani madri e giovani padri e il fatto che un lavoratore autonomo possa disporre del proprio tempo non toglie la necessità di un contributo al reddito per le ore spese per la cura. Per questo, come Gruppo maternità&paternità, proponiamo:
·        di estendere, anche entro il lavoro autonomo, ad entrambi i genitori l’indennità di congedo e stabilire che debbano avere la stessa durata prevista per i dipendenti ed essere fruibili sino ai 3 anni del bambino.
La possibilità di utilizzo ad ore del congedo parentale, previsto dalla Direttiva europea e introdotto ormai da quasi due anni dalla riforma Fornero, si è rivelato fallimentare sia per le difficoltà manifestate dalle aziende timorose di un suo impatto difficile sulla pianificazione del lavoro (a volte già la fruizione a giornate ha creato problemi organizzativi), sia per le difficoltà incontrate dall’Inps a fornire indicazioni applicative per la mancanza di chiarezza della norma. Per questo, come Gruppo maternità&paternità, proponiamo:
·       Che tale norma (astrusa) sia sostituita da un - più semplice e certo sia per i lavoratori che per le aziende – diritto ad usufruire del part time fino ai tre anni del figlio/a (parzialmente indennizzato, fino a concorrenza delle ore, dall’indennità prevista dal congedo parentale).


[1] V. tra gli altri http://www.ingenere.it/articoli/sempre-meno-mamme-sempre-meno-bambini